Zena Kite School

STATUTO

Allegato "A" al rep.n. 3038 racc. n. 2366

 

TITOLO I

Denominazione – Sede

 
Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Co-
dice Civile e’ costituita, con sede in Genova (GE), via Piano delle Monache n. 1, un’associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione “ZENAKITESCHOOL associazione sportiva dilettantistica”, in breve “ZENAKITESCHOOL a.s.d.

Si rimanda ai poteri dell’Assemblea la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopraindicato o in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

 
Articolo 2  Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con l’Associazione, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci il quale potrà anche recare il numero di telefax e l’indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

 

 

TITOLO II

Scopo – Oggetto

 
Articolo 3

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e viene previsto che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche in forme indirette o differite e si prefigge di valorizzare la pratica dello sport dilettantistico operando [ed opera] per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Per la realizzazione delle proprie finalità, l’associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo di canoa, kayak, surf, wind surf, kite surf, waveski e più in generale ogni altra attività di sport acquatici; snowboard e altre attività sportive invernali praticate a contatto con la natura; escursioni a cavallo; ciclismo, montanbike, snow kite e sup;

b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;

e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

g) Partecipare, promuovere ed organizzare gare ed eventi sia a livello agonistico, che a livello formativo e amatoriale, nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive delle diverse Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dai loro organi ai quali eventualmente la società decida di affiliarsi;

h) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

i) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Per il miglior raggiungimento dell’oggetto sociale, l’Associazione potrà, tra l’altro:

– svolgere l’attività di acquisto, gestione, conduzione, manutenzione ordinaria impianti e attrezzature sportive necessarie per la pratica delle attività sportive nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica nelle diverse discipline sia in campo nazionale sia internazionale, a tutti i livelli;

– partecipare a manifestazioni, raduni, competizioni, gare, eventi organizzati da club, associazioni, società sportive ed enti di qualsiasi natura, sia a livello nazionale che internazionale;

– osservare e far osservare le regole sulla sicurezza nelle pratiche sportive con particolare riguardo a quelle acquatiche in osservanza dell’incolumità propria ed altrui;

– favorire la conoscenza, la solidarietà e lo scambio di informazioni tra i soci e i simpatizzanti delle varie discipline sportive, anche promuovendo attività e manifestazioni;

– favorire la diffusione della cultura dello Sport nel Paese anche attraverso l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva in genere con particolare riguardo alla canoa, kayak, surf, wind surf, kite surf, waveski e più in generale ogni altra attività di sport acquatici; snowboard e altre attività sportive invernali praticate a contatto con la natura; escursioni a cavallo; ciclismo, mountainbike;

– promuovere iniziative legate alla sicurezza nello Sport, in particolare in quelli acquatici, organizzando giornate tematiche con dimostrazioni pratiche con i Comuni, Associazioni, ed altri enti pubblici e privati;

– richiedere tutti i contributi e sussidi a favore previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive;

– organizzare e promuovere ogni tipo di attività sportiva dilettantistica e la pratica di ogni tipo di attività e disciplina sportiva prevista dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con particolare riguardo agli eventi sportivi “in acqua” anche attraverso svolgimento di trattative con aziende, con emittenti televisive e testate giornalistiche locali e/o nazionali finalizzata alla vendita degli spazi pubblicitari e alla promozione dei marchi legati alla singola gara o a campionati.

 

L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, delle Federazioni Nazionali ed Internazionali e degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza e si impegna ad accettare fin da ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico dell’Associazione nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle associazioni affiliate riconoscendone fin da ora la giurisdizione sportiva e disciplinare.


Per l’attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, l’Associazione potrà inoltre:

a) compiere ogni operazione ritenuta utile, necessaria e pertinente e in particolare quelle relative alla costruzione, l’ampliamento, la gestione, l’attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

c) istituire tutti i servizi idonei a rendere maggiormente confortevole l’esercizio dell’attività sportiva;

d) compiere studi e indagini economiche-sociali al fine di valorizzare e promuovere la conoscenza delle attività sportive, nonché organizzare e gestire seminari, convegni e attività finalizzate alla formazione, riqualificazione e aggiornamento di operatori del settore sportivo, ricreativo e del tempo libero.

Con esclusione delle attività riservate, previste dalla legge n. 197/1991, dal D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni e dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nonché nel rispetto del divieto di cui all’art. 2361 c.c., e con esclusione delle attività professionali protette, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, ed al solo scopo del conseguimento dell’oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie aventi pertinenza con l’oggetto sociale e funzionalità per il raggiungimento del medesimo; prendere e concedere in gestione palestre, prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazione sociali o per interessi sociali, nonché intrattenere rapporti con istituiti di credito, anche su basi passive, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari; assumere rappresentanze, partecipazioni e interessenze in altre società, imprese o consorzi, anche da costituire, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, partecipare a raggruppamenti di imprese, partecipare a gare ed appalti per forniture e servizi attinenti all’oggetto sociale.

 

 

TITOLO III

Soci

 
Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I Soci dell’Associazione possono essere:

a) SOCI FONDATORI;
b) SOCI ORDINARI o EFFETTIVI.

Sono SOCI FONDATORI coloro che intervenendo nella fase costruttiva danno vita all’associazione; sono tenuti al pagamento di una quota destinata alla costituzione del Fondo Comune contestualmente alla nascita dell’Associazione. A detta Categoria competono tutti i diritti derivanti dal vincolo con l’Associazione, primo fra tutti il diritto di voto alle Assemblee indette dall’Associazione stessa. Ai soli Soci Fondatori chiamati a ricoprire -nel momento della costituzione dell’Associazione – cariche sociali, nell’ambito degli Organi istituzionali, è riconosciuto, altresì, lo stato di “SOCIO ONORARIO”, e tale resta la loro posizione per tutta la vita, ameno che gli stessi non intendano recedere unilateralmente, con presentazione per iscritto di “dimissioni irrevocabili”. La suddetta disposizione non è in alcun caso modificabile, neppure attraverso possibili variazioni al testo del presente Statuto, ritualmente apportate dall’Assemblea dei Soci.

Sono SOCI EFFETTIVI coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota annuale stabilita dall’associazione ed hanno diritto
di voto in assemblea.

 

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. La qualifica di socio si acquisisce al momento del versamento della quota associativa. Il consiglio Direttivo si riserva la facoltà di verificare i requisiti morali del nuovo socio ed eventualmente, ove ne ricorrano i presupposti, di comunicare via mail al socio stesso la propria decisione e contestualmente provvedere al rimborso della quota associativa versata. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso e’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

 

Articolo 6

La qualifica di socio da’ diritto:
– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
– a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
– al pagamento del contributo associativo.

 

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti mortis-causa.

 

 

 

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

 
 
Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

 
Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

 
Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

 

 

 

TITOLO V

Risorse economiche – Fondo Comune

 

 
Articolo 11

L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione.


Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

 
Articolo 12

L’esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

 

TITOLO VI

Organi dell’Associazione

 
Articolo 13

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

 
Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, o mediante affissione nei locali sede dell’Associazione, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.

 
Articolo 15

L’assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto economico e finanziario;

b) procede alla elezione del Presidente dell’associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

 
Articolo 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i soci maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria- è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea -ordinaria e straordinaria- e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

 
Articolo 17

L’assemblea e’ straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 
Articolo 18

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

 
Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di 5 membri scelti fra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo nell’assunzione dell’incarico. I componenti del Consiglio restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il rendiconto economico e finanziario;

c) predisporre i regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione degli associati;

f) deliberare circa l’esclusione degli associati;

g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;

i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

 

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

 

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 7 giorni l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

 

Articolo 22

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

 

 

TITOLO VII

Scioglimento

 
 
Articolo 23

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.11

 

Articolo 24

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea.
Il loro lodo sarà inappellabile.

 

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo.

 

 

Tortona, 30 giugno 2020
F.TO
RANIERI Pasquale
DANERI Matteo
ROSSI Valentina
VAROTTI Aurora
Michela BAILO LEUCARI Notai 

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